Direttiva Europea 2024/825
Green Claims ed Implicazioni per le Aziende

Direttiva Europea 2024/825

Green Claims ed Implicazioni per le Aziende

La Direttiva Europea 2024/825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 6 marzo 2024, rappresenta un passo significativo nella lotta al greenwashing e nella promozione di una comunicazione ambientale trasparente e veritiera. Questo provvedimento mira a responsabilizzare i consumatori nella transizione ecologica, migliorando la protezione dalle pratiche commerciali sleali e garantendo informazioni accurate sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e delle aziende.

Green Claims: cosa sono e come vengono regolamentati.

La Direttiva introduce la definizione di asserzione ambientale (green claim), riferendosi a qualsiasi affermazione in una comunicazione commerciale che suggerisca o implichi che un prodotto, una marca o un operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso rispetto ad altri o abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.
Per evitare dichiarazioni fuorvianti, la Direttiva stabilisce che tali asserzioni devono essere supportate da prove scientifiche solide, verificabili e aggiornate. Inoltre, vieta l’uso di termini generici come “verde” o “amico della natura” in assenza di una comprovata eccellenza riconosciuta.

Sanzioni previste dalla normativa

La Direttiva 2024/825 non introduce nuove sanzioni specifiche, ma si appoggia al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 13 della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. In Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa e può imporre sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla gravità dell’infrazione.

Le sanzioni possono variare in base alla gravità e alla durata della violazione, nonché alle dimensioni  dell’impresa coinvolta. È importante notare che, sebbene la Direttiva 2024/825 non modifichi direttamente il regime sanzionatorio, essa amplia la lista delle pratiche commerciali considerate sleali, includendo specificamente le dichiarazioni ambientali ingannevoli. Pertanto, le imprese devono prestare maggiore attenzione alla veridicità e alla verificabilità delle loro asserzioni ambientali per evitare potenziali sanzioni.
Inoltre, la Commissione Europea sta lavorando su una proposta di direttiva, nota come Green Claims Directive, che potrebbe introdurre ulteriori obblighi e sanzioni specifiche in materia di dichiarazioni ambientali. Questa proposta mira a stabilire standard comuni per la verifica e la comunicazione delle asserzioni ambientali, rafforzando ulteriormente la tutela dei consumatori contro il greenwashing.

Nel caso di pratiche commerciali scorrette, l’Autorità può vietare la diffusione del messaggio ingannevole e applicare sanzioni amministrative che vanno da 5.000 a 10.000.000 euro, in base alla gravità e durata della violazione. Se non vengono rispettati i provvedimenti urgenti o inibitori, le sanzioni possono salire da 10.000 a 10.000.000 euro, con la possibilità di sospendere l’attività commerciale per un massimo di 30 giorni. In caso di infrazioni che riguardano più Stati membri dell’UE, la multa può arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell’impresa.

La Direttiva Europea 2024/825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 6 marzo 2024, rappresenta un passo significativo nella lotta al greenwashing e nella promozione di una comunicazione ambientale trasparente e veritiera. Questo provvedimento mira a responsabilizzare i consumatori nella transizione ecologica, migliorando la protezione dalle pratiche commerciali sleali e garantendo informazioni accurate sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e delle aziende.

Green Claims: cosa sono e come vengono regolamentati.

La Direttiva introduce la definizione di asserzione ambientale (green claim), riferendosi a qualsiasi affermazione in una comunicazione commerciale che suggerisca o implichi che un prodotto, una marca o un operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso rispetto ad altri o abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.
Per evitare dichiarazioni fuorvianti, la Direttiva stabilisce che tali asserzioni devono essere supportate da prove scientifiche solide, verificabili e aggiornate. Inoltre, vieta l’uso di termini generici come “verde” o “amico della natura” in assenza di una comprovata eccellenza riconosciuta.

Sanzioni previste dalla normativa

La Direttiva 2024/825 non introduce nuove sanzioni specifiche, ma si appoggia al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 13 della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. In Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa e può imporre sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla gravità dell’infrazione.

Le sanzioni possono variare in base alla gravità e alla durata della violazione, nonché alle dimensioni  dell’impresa coinvolta. È importante notare che, sebbene la Direttiva 2024/825 non modifichi direttamente il regime sanzionatorio, essa amplia la lista delle pratiche commerciali considerate sleali, includendo specificamente le dichiarazioni ambientali ingannevoli. Pertanto, le imprese devono prestare maggiore attenzione alla veridicità e alla verificabilità delle loro asserzioni ambientali per evitare potenziali sanzioni.
Inoltre, la Commissione Europea sta lavorando su una proposta di direttiva, nota come Green Claims Directive, che potrebbe introdurre ulteriori obblighi e sanzioni specifiche in materia di dichiarazioni ambientali. Questa proposta mira a stabilire standard comuni per la verifica e la comunicazione delle asserzioni ambientali, rafforzando ulteriormente la tutela dei consumatori contro il greenwashing.

Nel caso di pratiche commerciali scorrette, l’Autorità può vietare la diffusione del messaggio ingannevole e applicare sanzioni amministrative che vanno da 5.000 a 10.000.000 euro, in base alla gravità e durata della violazione. Se non vengono rispettati i provvedimenti urgenti o inibitori, le sanzioni possono salire da 10.000 a 10.000.000 euro, con la possibilità di sospendere l’attività commerciale per un massimo di 30 giorni. In caso di infrazioni che riguardano più Stati membri dell’UE, la multa può arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell’impresa.